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23 Altri contenuti

1. Accesso civico

Regolamento sull’accesso agli atti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Prato (Amministrazione Trasparente _ Atti Generali)

Accesso civico semplice

L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, comma 1 D.lgs. n. 33/2013).

Modulo richiesta accesso civico semplice

Accesso civico generalizzato

L’ Accesso civico generalizzato consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, comma 2 D.lgs. n. 33/2013).

Modulo richiesta di Accesso civico generalizzato relativa a dati e documenti detenuti da questo Ordine

 

Istanza riesame (ai sensi dell’art. 5 del Decreto Trasparenza, D.l.gs 33/2013)

La richiesta di accesso civico è gratuita.

I costi di reperimento del documento, di scansione, di pubblicazione ecc. sono in capo alla Pubblica Amministrazione.

Ricevuta la richiesta di accesso civico, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a pronunciarsi su di essa entro trenta giorni pubblicando il documento o l’informazione richiesta sul sito e contestualmente comunicando l’avvenuta pubblicazione al richiedente, allegando il documento richiesto oppure più semplicemente, indicando il relativo collegamento ipertestuale utile per reperire quanto richiesto sul web.

Registro degli accessi

3. Convenzioni

È possibile proporre una convenzione a OPI Prato, rivolta a tutti gli iscritti, utilizzando il presente modello:

Proposta di convenzione

4. Whistleblowing

Segnalazioni di illeciti o irregolarità e comunicazioni di misure ritorsive, ai sensi dell’art. 54-bis, d.lgs. 165/2001, c.d. Whistleblowing

Anac: determinazione n. 6 del 28 aprile 2016 – Parte II – punto 4

“Il dipendente che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia»

Ogni segnalazione è da inoltrarsi direttamente al sistema dell’ANAC per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite – Whistleblowing:
https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F

Il sistema dell’Anac per la segnalazione di condotte illecite è indirizzato al whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.
Ai fini della disciplina del whistleblowing, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
Ricordiamo inoltre che la disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.

Canale interno: https://ordinedelleprofessioniinfermieristichediprato.whistleblowing.it/#/ – in lavorazione

5. Dati ulteriori

Privacy – Diritti degli interessati

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